E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge n. 141 del 18 agosto 2015, recante disposizioni in materia di impresa sociale nel settore dell’agricoltura.
“La presente legge … promuove l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali e svantaggiate.
Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali … dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati … , di persone svantaggiate … , e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia delle biodiversità nonché alla diffusione delle conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in atà prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Le attività di cui alle lettere b), c) e d), esercitate dall’imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.
I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all’esercizio delle attività sopra descritte, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti.
Le modalità di svolgimento di dette attività saranno definite con apposito Decreto del ministero delle politiche agricole e alimentari.