Con l’entrata in vigore della legge 154/2016 (Collegato Agricolo), a partire dal 25 agosto 2016, viene estesa anche all’Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) il diritto di prelazione agraria per il caso della vendita del fondo confinante.
Questo è un’ulteriore passo del progressivo avvicinamento dell’Imprenditore Agricolo Professionale alla figura del Coltivatore Diretto (C.D.) in materia di diritti ed agevolazioni.
Il diritto dello IAP non è il medesimo di quello del coltivatore diretto. La legge ha posto dei limiti: esso può essere esercitato esclusivamente quale confinante e non come affittuario. Inoltre spetta solo allo IAP, imprenditore individuale iscritto nella previdenza agricola e non alla società IAP.
I requisiti affinché lo IAP possa esercitare il diritto della prelazione sono i seguenti:
• È proprietario, anche per quota indivisa, di fondo agricolo confinante con quello posto in vendita e lo conduce direttamente almeno da due anni;
• Non ha venduto nel biennio precedente terreni agricoli con un imponibile fondiario superiore ad € 0,52;
• È iscritto nella previdenza agricola;
• Il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.