Si possono verificare i divieti temporali di utilizzazione agronomica di cui all’all. A del programma d’Azione Regionale al seguente link:
Di seguito i periodi minimi di divieto:
a) dal 15 dicembre al 15 gennaio (32 giorni) per il letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi SOLO su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
b) 90 giorni tra il 1 novembre e fine febbraio: per i fertilizzanti azotati, gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010, per i letami diversi da quelli della lettera a) e per i materiali assimilati al letame, per il liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione. Di tali 90 giorni, 62 continuativi tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 28, definiti in funzione dell’andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo sono predisposti da Regione Lombardia appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento.
c) dal 1 novembre a fine febbraio (120 giorni): per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore la 65%.
d) L’utilizzazione agronomica dell’ammendante compostato verde e dell’ammendante compostato misto, in presenza di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale non è soggetta a divieti temporali nella stagione autunno-invernale
Per informazioni: m.sarigu@confagricolturabergamo.it