Cerca

ZOOTECNIA

RAZZE AUTOCTONE -DM 19 dicembre 2024 n. 0670040

RAZZE AUTOCTONE -DM 19 dicembre 2024 n. 0670040

Vi informiamo che l’Organismo Pagatore AGEA ha emanato le istruzioni operative n° 36 dell’ 11/04/2025 u.s. che disciplinano le modalità per l’accesso al sostegno riservate agli allevatori di bovini da carne di razze autoctone italiane così come stabilito, dal decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (DM) 19 dicembre 2024 n. 0670040 .

Lo stanziamento da erogare nel 2025 ammonta, per la campagna 2024, a 10 milioni di euro. Tale sostegno ha finalità differenti dalla misura di sostegno accoppiato al reddito di cui al regolamento (UE) 2021/2115 e dagli interventi destinatari degli aiuti del secondo pilastro PAC gestititi dalle Regioni nell’ambito degli impegni dello sviluppo rurale collegati all’allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o di erosione genetica (SRA14), in quanto le razze Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda sono allevate negli ambienti rurali dove hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive e, pertanto, non si incorre nel rischio di sovracompensazione con le razze che accedono all’intervento SRA14 del PSP.

 

Concessione dell’aiuto:

Possono accedere all’aiuto le imprese di allevamento di bovini di razze Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda iscritte nel relativo libro genealogico alla data del 31 dicembre 2024, nella misura massima di 100 euro per UBA, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti in “de minimis”, che:

  • risultano iscritte al registro delle imprese e all’anagrafe delle aziende agricole, attraverso il Fascicolo Aziendale del SIAN, alla data di apertura della presentazione della domanda di aiuto e che non hanno cessato l’attività;
  • hanno allevato bovini delle razze sopra menzionate iscritte nel relativo libro genealogico rilasciato dall’Associazione nazionale di razza alla data del 31 dicembre 2024. Il capo viene considerato una sola volta nell’anno 2024; ne consegue che, per l’individuazione del numero di capi presenti in un codice allevamento, si fa riferimento all’ultimo codice di stalla in cui il capo è presente alla data del 31 dicembre 2024 come risultante nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN), estratti dalla BDN alla data del 05.05.2025, correttamente identificati e registrati in allevamento. Sono stati presi in considerazione tutti gli allevamenti di bovini attivi al 31/12/2024 e sono escluse tutte le attività zootecniche, come le stalle di sosta, i centri genetici, gli stabulari, ecc. dove gli animali sono tenuti per finalità differenti dall’allevamento.

 

Determinazione e richiesta dell’aiuto:

L’aiuto viene concesso una tantum ed è determinato sulla base del numero di UBA detenuti alla data del 31 dicembre 2024. L’importo unitario per UBA ammissibile è fissato ad un livello massimo di 100 euro, che potrebbe essere rimodulato a seconda delle richieste pervenute.

 

La domanda di aiuto è del tipo «automatica» precompilata, con le informazioni acquisite dal Fascicolo Aziendale e dalla Banca dati Nazionale zootecnica (BDN), di seguito riportate:

1) numero di capi di bovini di razze Piemontese, Marchigiana, Chianina, Podolica, Sardo Bruna e Sarda iscritte nel relativo libro genealogico alla data del 31 dicembre 2024 distinti per codice allevamento ASLL ai sensi dell’art. 1 del DM 19 dicembre 2024 n. 0670040;

2) numero teorico di UBA ammessi all’aiuto calcolato in base al possesso dei requisiti spettante all’impresa di allevamento di bovini di razze iscritte ai Libri genealogici alla data del 31 dicembre 2024, riportati nel precedente paragrafo.

 

La presentazione avverrà attraverso il portale Sian, a partire dal 15 maggio 2025 e fino al 9 giugno 2025.

 

Verifiche di ammissibilità ed erogazione degli aiuti:

Dopo aver eseguito i controlli istruttori di ammissibilità, che prevedono la verifica della completezza delle informazioni, loro conformità ai requisiti nonché la determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente, l’Organismo pagatore AGEA predispone l’ultimo elenco di liquidazione, comunica alle aziende l’importo spettante stabilito e provvede ad una erogazione  che tiene conto degli esiti dei controlli stessi.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Confagricoltura

Caratteri rimanenti: 400